Trust con beneficiario:

I beni del Trust vengono amministrati nell’interesse di uno o più soggetti, indicati come i beneficiari.
Essi sono individuati nominativamente, oppure possono essere individuabili sulla base di caratteristiche indicate nell’atto istitutivo.

I beneficiari possono essere:
• di reddito
• di capitale

Il Trustee rende conto della gestione dei beni ai beneficiari, al guardiano, al disponente e ai tutori in caso di beneficiari minori o inabili.

Trust di scopo

I beni del Trust sono funzionali a un determinato fine, specificato nell’atto istitutivo (in genere si tratta di fini commerciali o caritatevoli). I beneficiari sono identificabili astrattamente.

Il trust di scopo ha dei requisiti specifici:

• Durata inferiore a 80 anni
• Scopo certo, ragionevole e possibile
• Scopo istituito con atto formale o testamento
• Presenza di almeno 2 Trustee e 1 guardiano
• Identificazione della causa alla quale termina il Trust

Il trust è un istituto di origine inglese (la sua nascita risale al XIII secolo) che è stato recepito nell’ordinamento italiano a seguito della ratifica, con legge n°364 del 16 ottobre 1989 (operante dal 1.1.1992), di una Convenzione internazionale redatta a L’Aja in data 1° luglio 1985, intitolata “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento“.

La ratifica della citata Convenzione ha portato nel tempo a far ritenere ammissibile l’istituto del trust interno: trattasi di un trust privo di elementi di internazionalità ad eccezione della sua legge regolatrice, la quale dovrà necessariamente essere una legge straniera, cioè la legge di uno dei numerosi Stati che prevedono l’istituto del trust (il disponente, in base alla citata Convenzione de L’Aja, potrà scegliere la legge regolatrice del trust che preferisce, cioè la legge che meglio soddisfa le esigenze poste dal caso concreto).

Questo strumento giuridico non è tipico del nostro ordinamento, ma trova fondamento nei sistemi di Common Law. In Italia è possibile avvalersi del trust grazie ad una Convenzione che ne ammette l’utilizzo: per essere valido, il trust deve rispettare le regole indicate dalla legge che ha ratificato nel nostro Paese la suddetta Convenzione. In Italia i trust ammessi rientrano nella tipologia di “trust interni”, ossia devono riguardare soggetti italiani (disponente, fiduciario e beneficiario) e beni che, in parte, si trovano nel nostro territorio. Per regolare il trust interno i soggetti hanno la facoltà di scegliere la legge presente in uno dei vari Stati che contemplano questo negozio nel loro ordinamento.
Secondo la Convenzione, i tipi di trust sono due:

  • finalizzati al sostegno di specifiche persone che ne beneficeranno (ad esempio un figlio, un nipote oppure una persona anziana);
  • stipulati per raggiungere un determinato obiettivo.